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Cartello di segnalazione di sistema di videosorveglianza attivo:
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".
Cartello di segnalazione di sistema di videosorveglianza attivo collegato alle forze di polizia:
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".
La Makeall effettua installazioni di impianti di VideoSorveglianza a Roma
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Il Garante della Privacy fissa nuove regole per i Sistemi di VideoSorveglianzaImpianti di Monitoraggio - 8 aprile 2010
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per l'installazione di telecamere e per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Tale provvedimento va in sostituzione del precedente varato nel 2004 e introduce importanti novità.
Questo aggiornamento è dovuto principalmente a due fattori: al notevole incremento della diffusione degli impianti di videosorveglianza per vari scopi (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, tutela della proprietà, controllo stradale, sicurezza pubblica...), ma anche ai numerosi interventi legislativi adottati in materia. Tra quest'ultimi rivestono particolare importanza i più recenti che hanno attribuito a sindaci e comuni competenze in tale ambito atte a garantire la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, così come le norme che hanno incentivato l'uso di telecamere sia da parte di soggetti privati che degli enti publlici.
Di seguito esposte in sintesi le principali regole fissate dal Garante:
Principi generali
- Informativa: le aree sorvegliate devono essere provviste di cartelli segnaletici al fine di informare i cittadini che le transitano (prima immagine in alto a sinistra). Qualora il sistema di videosorveglianza fosse attivo anche durante l'orario notturno tali segnalazioni devono essere rese visibili anche per questa fascia oraria.
Gli impianti di videosorveglianza collegati con le forze di polizia necessitano un cartello di segnalazione specifico (seconda immagine in alto a sinistra). Non necessitano di segnalazione quelle telecamere installate al fine di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, nonostante ciò ne è comunque auspicato l'uso.
- Conservazione: il periodo massimo di conservazione delle registrazioni è di 24 ore, salvo particolari esigenze legate ad attività di natura investigativa. Attività esposte a rischio elevato, come quelle bancarie, godono di un periodo di conservazione maggiore, limitato comunque a un massimo di 168 ore (1 settimana).
Settori di particolare interesse
- Sicurezza urbana: le telecamere installate dai Comuni a scopo di sicurezza urbana necessitano oblligatoriamente di segnalazione mediante gli appositi cartelli, eccetto i casi in cui la videosorveglianza sia riconducibile ad attività specifica di tutela della pubblica sicurezza, di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Salvo esigenze particolari, le registrazioni non possono essere conservate oltre una settimana.
- Sistemi integrati: ai sistemi che connettono telecamere tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché quelli che permettono la fornitura di servizi di videosorveglianza remota effettuata da società specializzate come Internet Service Providers e società di vigilanza, vengono imposte misure specifiche di elevata sicurezza, nonché, in taluni casi, la verifica preliminare del Garante.
- Sistemi intelligenti: la verifica preliminare del Garante è imposta per quei sistemi di videosorveglianza definiti "intelligenti". Si tratta di quei sistemi dotati di software in grado di riscontrare determinati scenari nei quali attivare la visualizzazione e/o la registrazione dei flussi video. Esempi pratici di tale categoria sono i sistemi basati sul riconoscimento facciale e quelli basati sul motion detection (rilevazione di movimento).
- Violazioni al codice della strada: sono imposti i cartelli segnalanti i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Tali sistemi sono autorizzati a riprendere tramite le telecamere esclusivamente la targa del veicolo. Non gli è dunque concesso di riprendere: conducente, passeggeri, eventuali pedoni. Le immagini che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del mezzo.
- Deposito rifiuti: è lecito l'uso di telecamere per sorvegliare discariche atte allo smaltimento di sostanze pericolose ed "eco piazzole" al fine di verificare le modalità di utilizzo delle stesse, il tipo di rifiuti che vengono scaricati e l'orario di deposito.
Settori specifici
- Luoghi di lavoro: è vietato il controllo a distanza dell'attività lavorativa. Non sono quindi consentite riprese atte a verificare l'osservanza dei lavoratori dei loro doveri lavorativi. Tale divieto riguarda sia prestazioni lavorative eseguite in edifici (uffici, negozi...), sia svolte in contesti differenti come cantieri e veicoli (es. taxi). Inoltre: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro.
- Ospedali e luoghi di cura: non è consentito diffondere immagini di pazienti. Esclusivamente i soggetti del personale medico autorizzati e in alcune circostanze i familiari possono accedere alle riprese.
- Istituti scolastici: lecito l'uso di sistemi di videosorveglianza per tutela da atti vandalici, con riprese circoscritte alle aree interessate ed esclusivamente negli orari di chiusura.
- Trasporto pubblico: è consentita l'uso della videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico e presso le loro fermate. Si devono però rispettare precisi limiti (l'angolo visuale deve essere delimitato, sono proibite riprese inutilmente particolareggiate e lo zoom...).
- Webcam a scopo promozionale: le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari attraverso l'uso di web cam, devono svolgersi in modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.
Soggetti privati
- Tutela delle persone e della proprietà: per prevenire situazioni di aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, incendi... è consentito installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
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